L’oggetto della professione di Biologo Nutrizionista è stabilito dalla Legge 396/67 che, all’art. 3 (lettera b) attribuisce al
biologo, tra le varie competenze, la valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici dell’uomo sia in condizioni fisiologiche, sia patologiche.
Tali competenze vengono ribadite nel recente D.P.R. 328/2001.
Oltre al medico, il Biologo Nutrizionista è l’unico professionista per cui esiste una norma giuridica che gli riconosce le
competenze necessarie a valutare i fabbisogni nutrizionali e a prescrivere diete.
L’iscrizione all’Ordine Nazionale dei Biologi (ONB), previo superamento dell’esame di abilitazione, è condizione necessaria per poter esercitare la professione di Biologo Nutrizionista.
Il Farmacista:
Deve essere in grado di consigliare e indicare il corretto utilizzo di prodotti dietetici, integratori alimentari, etc., ma non può prescrivere diete.
Il Tecnologo Alimentare:
Conosce bene i processi produttivi degli alimenti e può orientarne le scelte in funzione della qualità, ma non può prescrivere diete.
Il Dietista:
Sebbene abbia seguito un corso triennale in Alimentazione e Nutrizione, per poter elaborare una dieta specifica necessita della
prescrizione e supervisione del Medico.